L’intelligenza artificiale può scrivere la bozza di un atto giudiziario, ma non può assumersi la responsabilità di ciò che vi è scritto. È questo il principio dal quale occorre partire per comprendere l’impatto delle nuove tecnologie sulla professione forense.
L’intelligenza artificiale è ormai entrata anche negli studi legali. Viene utilizzata per riordinare documenti, sintetizzare fascicoli, sviluppare ricerche, correggere testi e predisporre bozze di pareri, contratti e atti giudiziari. Può rendere il lavoro più rapido, ma il suo impiego solleva questioni giuridiche e deontologiche che non possono essere ignorate.
Un avvocato può utilizzare questi strumenti per preparare un ricorso o un parere? Deve informarne il cliente? E soprattutto, cosa accade se il sistema interpreta erroneamente una norma, inventa un precedente o tratta informazioni riservate?
L’ordinamento italiano ammette l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto, ma non consente che essa sostituisca il giudizio, la competenza e la responsabilità del professionista.
La legge 23 settembre 2025, n. 132, stabilisce che, nelle professioni intellettuali, l’impiego dell’intelligenza artificiale debba restare limitato alle attività strumentali e di supporto. La prestazione deve continuare a essere caratterizzata dalla prevalenza del lavoro intellettuale del professionista.
La tecnologia può quindi aiutare l’avvocato a organizzare le informazioni, confrontare documenti o elaborare una prima bozza. La valutazione del caso, la scelta della strategia difensiva e la formulazione delle conclusioni devono però restare il risultato di un’attività autonoma e consapevole.
La stessa legge prevede che il cliente sia informato dell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. La comunicazione deve essere resa con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo e non dovrebbe ridursi a una formula generica inserita automaticamente nella lettera di incarico.
Un conto è utilizzare un programma per correggere un errore grammaticale o riordinare documenti già privi di dati identificativi. Ben diverso è caricare su una piattaforma esterna un intero fascicolo contenente informazioni sanitarie, patrimoniali o familiari, corrispondenza riservata ed elementi relativi alla strategia difensiva.
In questi casi aumentano i rischi per il cliente e, insieme, gli obblighi di cautela del professionista.
Il punto centrale resta la responsabilità personale dell’avvocato. Un atto depositato in giudizio appartiene al difensore che lo sottoscrive, non alla piattaforma che ne ha elaborato una prima versione. Il professionista non può quindi giustificare un errore sostenendo che la norma, il precedente o la citazione siano stati suggeriti da un sistema informatico.
La legge professionale e il Codice deontologico forense impongono all’avvocato di esercitare la propria attività con indipendenza, lealtà, correttezza, diligenza e competenza. Da questi principi deriva il dovere di controllare ogni contenuto prodotto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Le disposizioni richiamate devono essere verificate nel testo vigente. Le sentenze devono essere cercate in fonti affidabili e lette nel loro contenuto effettivo. I fatti devono essere confrontati con i documenti del fascicolo. Le conclusioni devono nascere dal ragionamento del professionista e non dalla semplice riproduzione di una risposta generata automaticamente.
Il rischio non è soltanto teorico. I sistemi generativi possono produrre risposte convincenti nella forma ma inesatte nei contenuti. Possono attribuire alla Corte di cassazione decisioni mai pronunciate, confondere disposizioni differenti o indicare numeri e date apparentemente credibili ma inesistenti.
Proprio l’apparente autorevolezza delle risposte rappresenta uno degli aspetti più insidiosi. Un testo scritto bene, ordinato e ricco di termini giuridici non è necessariamente corretto. L’intelligenza artificiale può indicare una possibile direzione di ricerca, ma non può essere considerata una fonte del diritto.
Quando un errore generato dal sistema viene riportato in un atto senza essere verificato, la responsabilità ricade sul professionista che lo ha sottoscritto. La tecnologia non riduce quindi il dovere di diligenza. Al contrario, impone controlli ancora più rigorosi.
Un altro profilo particolarmente delicato riguarda il segreto professionale e la protezione dei dati personali. Inserire documenti o informazioni in una piattaforma esterna può comportarne l’elaborazione, la conservazione o l’accesso da parte del fornitore del servizio.
Prima di usare uno strumento di intelligenza artificiale, l’avvocato dovrebbe conoscerne le condizioni di utilizzo, verificare dove vengano trattati i dati, per quanto tempo siano conservati, chi possa accedervi e se le informazioni inserite possano essere impiegate per migliorare o addestrare il sistema.
Particolare prudenza è necessaria quando il fascicolo contiene dati sanitari, informazioni su procedimenti penali, minori, condizioni economiche o vicende familiari. Il fatto che una piattaforma sia conosciuta e semplice da utilizzare non significa automaticamente che sia adatta al trattamento di informazioni coperte dal segreto professionale.
Il professionista dovrebbe preferire strumenti destinati all’uso professionale, limitare l’inserimento dei dati a quanto strettamente necessario e, quando possibile, rimuovere nomi, indirizzi e altri elementi che consentano di identificare le persone coinvolte.
Anche il controllo umano deve essere effettivo. Non basta rileggere rapidamente una bozza già predisposta dal sistema. Occorre verificare le fonti, la coerenza dell’argomentazione, la corrispondenza tra fatti e documenti e la pertinenza delle conclusioni.
Un impiego scorretto dell’intelligenza artificiale può avere conseguenze civili, disciplinari e processuali. Il professionista può essere chiamato a rispondere dei danni causati da un errore non verificato o dalla divulgazione di informazioni riservate. Possono inoltre assumere rilievo le violazioni dei doveri di competenza, diligenza, riservatezza e corretta informazione del cliente.
Ciò non significa che l’intelligenza artificiale debba essere bandita dagli studi legali. Se utilizzata con consapevolezza, può ridurre il tempo dedicato alle attività ripetitive, facilitare l’organizzazione dei fascicoli e consentire all’avvocato di concentrarsi maggiormente sull’analisi del caso e sul rapporto con il cliente.
La vera competenza professionale consisterà sempre più nella capacità di comprendere quale strumento utilizzare, per quali attività e con quali limiti.
L’intelligenza artificiale può diventare un valido strumento di lavoro, ma il diritto continua ad avere bisogno di una qualità che nessun algoritmo può sostituire. La responsabilità personale di chi firma un atto e ne risponde davanti al cliente, al giudice e alla legge.
Immagine creata con IA

